Art. 5.
(Istituzione di un Fondo per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale dei lavoratori precari).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale per i lavoratori precari delle aree sottoutilizzate e, in sede di prima attuazione e in via sperimentale, per i lavoratori precari della Regione Siciliana, operanti presso le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e le

 

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organizzazioni non lucrative di utilità sociale a decorrere dall'anno 1988 e fino al 31 dicembre 2005, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un Fondo per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale e dell'assegno sociale per i lavoratori impiegati, per periodi transitori, presso le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale quali i lavoratori di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, alla legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, alla legge della Regione Siciliana 26 novembre 2000, n. 24, che abbiano un reddito inferiore a quello corrispondente al trattamento previdenziale previsto dal Fondo pensione lavoratori dipendenti integrato al minimo;

          b) l'adozione di norme per il diritto alla maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale al conseguimento dell'età pensionabile esclusivamente per i lavoratori che possano documentare l'effettiva prestazione di lavoro con i contratti di cui alla lettera a) per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

          c) l'attribuzione di una dotazione al Fondo per ciascun lavoratore che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), presenti domanda per la maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto;

          d) la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) cui si applica il regime retributivo o misto, in deroga al requisito minimo di iscrizione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con

 

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quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.